Autocertificazioni

D.P.R.28/12/2000 n.445 "Testo unico in materia di documentazione amministrativa" 

COS'È L'AUTOCERTIFICAZIONE?
Il termine "autocertificazione" indica le dichiarazioni sostitutive di certificazioni che consentono al cittadino interessato di sostituire a tutti gli effetti ed a titolo definitivo, attraverso una propria dichiarazione sottoscritta, certificazioni amministrative relative a stati, qualità personali e fatti. La pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi hanno l'obbligo di accettare l'autocertificazione, riservandosi la possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto.

QUALI DICHIARAZIONI SI POSSONO AUTOCERTIFICARE?
• Data e luogo di nascita
• Residenza
• Cittadinanza
• Godimento dei diritti civili e politici
• Stato civile: celibe/nubile, coniugato/a, vedovo/a
• Stato di famiglia
• Esistenza in vita
• Nascita del figlio, morte di un parente (coniuge, genitore, figlio, .)
• Iscrizione in albi o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni (come ad esempio l'iscrizione alla Camera di Commercio)
• Appartenenza a ordini professionali
• Titolo di studio
• Qualifica professionale
• Reddito, situazione economica
• Assolvimento di obblighi contributivi
• Possesso e numero di codice fiscale/partita IVA e tutti i dati presenti nell'archivio dell'anagrafe tributaria
• Stato di disoccupazione, qualità di pensionato, qualità di studente
• Qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore o simili
• Iscrizione presso associazioni, ecc.
• Adempimento degli obblighi militari
Le dichiarazioni di cui sopra non richiedono alcuna autenticazione da parte del pubblico ufficiale.

COS'È LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ?
L'atto di notorietà riguardante fatti, stati e qualità personali, a conoscenza dell'interessato, può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà va autenticata (da un funzionario incaricato dal Sindaco, dal Segretario Comunale, da un notaio) solo nel caso in cui la dichiarazione sia diretta ad un privato e per le domande relative alla riscossione di benefici economici da parte di un'altra persona. Nel caso di presentazione ad una pubblica amministrazione, invece, la dichiarazione sostitutiva può essere presentata senza l'autentica della sottoscrizione, semplicemente firmando in presenza del dipendente addetto oppure allegando la fotocopia di un documento di identità.
L'autocertificazione può essere usata:
• di fronte a tutte le amministrazioni pubbliche
• con i gestori di servizi pubblici nei rapporti con l'utenza (Poste, ENEL, Telecom, AEM, Azienda del gas, Azienda dell'acqua)
• con i privati che lo consentono. L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà possono essere utilizzate:
• dai cittadini italiani e dell'Unione europea
• dai cittadini extracomunitari purchè in possesso di regolare permesso di soggiorno, limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da soggetti pubblici
• dalle persone giuridiche.

AUTENTICA DI COPIE
Il cittadino può sostituire l'autentica di copia di un documento con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. E' possibile attestare che è conforme all'originale :
• la copia di un titolo di studio o di servizio, di una pubblicazione
• la copia di un atto o di un documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione
• la copia di documenti fiscali conservati dai privati.

DICHIARAZIONI FALSE O MENDACI
La Pubblica Amministrazione è tenuta ad effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva resa dal cittadino. Qualora dai controlli emerga la falsità delle dichiarazioni rese, il dichiarante decade dai benefici che eventualmente gli sono derivati dal provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni false e mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia.