Ufficio Anagrafe
UFFICIO ANAGRAFE, LEVA, STATO CIVILE.
anagrafe@comune.grontardo.cr.it
Tel.: 0372.89123 e 0372.89760
Responsabile:
Raffaella Arquati
Orari di apertura:
dal Lunedì al Venerdì dalle 10.00 alle 13.00 - Martedì dalle 9.00 alle 13.00 - Sabato dalle 10.00 alle 12.30 (telefonare)
L'Ufficio Anagrafe eroga i seguenti servizi al cittadino:
- documento d'identità
- certificazioni anagrafiche
- certificazioni storiche
- autentiche di firma
- autentiche di copia
- autentiche di fotografie
- cambi di residenza in città
- cambi di residenza da altro Comune o dall'estero
- rilascio attestazioni cittadini comunitari.
Riferimenti legislativi in materia di anagrafe:
- Legge 24.12.1954 n° 1228 ordinamento delle anagrafi della popolazione residente (legge anagrafica)
- D.P.R. 30.05.1989 n°223 approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente.
Ufficio leva e pensioni
L'Ufficio leva è a disposizione per informazioni utili relative al servizio militare o civile (obiettori di coscienza) già svolto.
In particolare: consegna fogli di congedo; rilascia certificato comprovante l'esito avuto nella leva
L'Ufficio Stato Civile eroga i seguenti servizi al cittadino:
- denuncia di nascita e morte;
- pubblicazioni per matrimoni civili e religiosi;
- celebrazioni di matrimoni civili;
- certificato di nascita;
- certificato di matrimonio;
- certificato di morte;
- estratti di nascita, matrimonio e morte;
- copie integrali atti di nascita, di matrimonio e di morte;
CAMBIO DI RESIDENZA IN PAESE DA VIA A VIA
Il cambio di residenza va dichiarato quando già si abita al nuovo indirizzo da parte delle persona interessata o di un componente maggiorenne del nucleo familiare.
Si ricorda che la legge prevede l'obbligo della richiesta di residenza nel luogo di dimora abituale.
L'Ufficio Anagrafe attiva anche la procedura di cambio di residenza sulla patente di guida e sui libretti di circolazione di tutti i veicoli intestati, il cittadino riceve a casa direttamente per posta dalla Motorizzazione di Roma le etichette adesive da incollare su patente e libretti.
Non è necessaria alcuna modifica sulla carta d'identità in corso di validità.
Quando richiedere il servizio: Entro 20 giorni dal trasferimento.
Come accedere al servizio: E' necessario che l'interessato si presenti all'Ufficio Anagrafe con un documento di identità, il codice fiscale, la patente/le patenti e i documenti di proprietà dei mezzi intestati (anche in fotocopia) di tutte le persone che spostano la residenza.
Sulla scorta di tali documenti, al momento della richiesta viene fatto compilare un modulo predisposto dalla Motorizzazione Civile.
Nel caso in cui ci si aggreghi ad un nucleo familiare già residente serve la firma di uno dei componenti della famiglia ospitante.
Nel caso in cui l'alloggio sia di proprietà di Ente Pubblico locale è necessario presentarsi con la lettera di assegnazione dell'alloggio o di ampliamento del nucleo.
Nel caso si entri a far parte di una convivenza (Caserma - Ospizi - Comunità) è anche necessaria la dichiarazione di residenza da parte del responsabile della convivenza stessa.
CAMBIO DI RESIDENZA DA ALTRO COMUNE O DALL'ESTERO - CAMBIO DI RESIDENZA PER ALTRO COMUNE O ALL'ESTERO
La legge prevede l'obbligo della richiesta di residenza nel luogo di dimora abituale.
Cambio di residenza per altro Comune (emigrazioni) o all'estero (Aire)
I cittadini che trasferiscono la residenza in un altro Comune italiano devono presentarsi direttamente al Comune presso il quale spostano la residenza con i documenti necessari per l'iscrizione.
Il cittadino che trasferisce la propria residenza all'estero deve chiedere l'iscrizione all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero).
La domanda deve essere presentata non appena giunti all'estero presso il Consolato o l'Ambasciata Italiana che provvederà all'invio al Comune di appartenenza.
CAMBIO DI RESIDENZA DA ALTRO COMUNE O DALL'ESTERO (IMMIGRAZIONI)
Chi intende trasferire la propria residenza nel Comune di Cremona deve presentarsi direttamente all'Ufficio Immigrazioni (Anagrafe) del Comune di Cremona.
L'Ufficio attiva anche la procedura di cambio di residenza sulla patente di guida e sui libretti di circolazione di tutti i veicoli intestati; il cittadino riceve a casa direttamente per posta dalla Motorizzazione di Roma le etichette adesive da incollare su patente e libretti.
Non è necessaria alcuna modifica sulla carta d'identità in corso di validità.
Quando richiedere il servizio: Preferibilmente entro 20 giorni dal trasferimento.
Come accedere al servizio: E' necessario che l'interessato si presenti all'Ufficio Anagrafe con un documento d'identità, il codice fiscale, i dati delle patenti e i numeri di targa dei mezzi eventualmente intestati di tutte le persone che richiedono la residenza.
Per i cittadini extracomunitari sono necessari, oltre ai documenti sopraelencati, il passaporto e il permesso di soggiorno in corso di validità o in fase di rinnovo (ricevuta) ovvero dimostrare di essere in Italia per motivi di lavoro e quindi presentare: contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione e ricevuta dell'ufficio postale attestante la richiesta di permesso di soggiorno; nel caso di ricongiungimento familiare: esibizione visto di ingresso per motivi familiari e ricevuta attestante la richiesta di permesso di soggiorno nonché copia nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico Immigrazioni.
Per i cittadini extracee che intendano avviare la procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis: passaporto, visto d'ingresso (ove richiesto), dichiarazione di presenza rilasciata dalla questura o dalla autorità di frontiera, documentazione necessaria per la presentazione dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana.
Per i cittadini comunitari o provenienti da: Svizzera, Repubblica di San Marino, Norvegia, Islanda e Liechtenstein oltre all'esibizione
di un documento originale (passaporto o carta d'identità del proprio stato), codice fiscale, eventuale patente italiana e numero di targa
dei mezzi intestati, si applica il D.Lgs. 30 del 06/2/2007 e quindi secondo le modalità sotto riportate.
Se il soggiorno è per motivi di lavoro va dimostrata la propria condizione di:
- lavoratore subordinato esibendo le ultime buste paga o le ricevute di versamento di contributi all'INPS ovvero il contratto di lavoro con identificativi INPS e INAIL e prova di comunicazione dello stesso al Centro per l'Impiego Provinciale;
- lavoratore autonomo esibendo il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio ovvero attribuzione di partita iva da parte dell'agenzia delle entrate.
Se il soggiorno riguarda i familiari comunitari di cittadini lavoratori quali: coniuge, discendenti diretti di età inferiore ai 21 anni o a carico e quelli del coniuge, gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge: va dimostrata la qualità di familiare da un documento conforme alle leggi internazionali, mentre la vivenza a carico può essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva del cittadino lavoratore previa dimostrazione della sua qualità di lavoratore con le modalità sopraindicate.
Se il soggiorno è per motivi di studio o formazione professionale l'interessato deve produrre la documentazione attestante l'iscrizione presso un Istituto pubblico o privato riconosciuto, una dichiarazione di possesso di risorse economiche sufficienti e la titolarità di una polizza assicurativa sanitaria idonea a coprire tutti i rischi sul territorio nazionale.
Ai fini dell'iscrizione anagrafica la durata della polizza sanitaria deve essere almeno di 1 anno o almeno pari alla durata del corso di studi; i formulari E106, E1020, E121 (o E33), E109 (o E37) presentati dai cittadini dell'unione europea soddisfano i requisiti della copertura sanitaria; al contrario la tessera sanitaria europea (TEAM) non sostituisce la polizza sanitaria.
Se il soggiorno non riguarda nessuna delle categorie sopraccitate il richiedente dovrà autodichiarare i redditi sufficienti al proprio mantenimento nonché copertura sanitaria come sopra indicato.
Per il rilascio delle attestazioni comunitarie vedi la sezione "approfondimenti" di questa scheda.
Nel caso in cui ci si aggreghi ad un nucleo familiare già residente serve la firma di uno dei componenti della famiglia ospitante.
Nel caso si entri a far parte di una convivenza (Caserma - Ospizi - Comunità - ecc.) è anche necessaria la dichiarazione di residenza da parte del responsabile della convivenza stessa.
Nel caso in cui l'alloggio sia di proprietà di un Ente Pubblico locale è necessario presentarsi con la lettera di assegnazione dell'alloggio o di ampliamento del nucleo.
scarica il modulo/i moduli necessari per accedere al servizio (formato PDF): Richiesta di iscrizione all'AIRE - per trasferimento di residenza all'estero
AUTENTICA DEGLI ATTI PER I PASSAGGI DI PROPRIETÀ DEI VEICOLI
Dal 4 luglio 2006 è possibile rivolgersi al Comune per autenticare gli atti per i passaggi di proprietà dei veicoli (come stabilito dal Decreto Legge n. 223 del 4 luglio 2006).
Attenzione: il Comune si occupa solo dell'autentica dell'atto.
Per l'autentica degli atti è possibile anche rivolgersi:
- all'ACI-Automobile Club d'Italia;
- alla Motorizzazione Civile -Ufficio Provinciale di Cremona;
- alle Agenzie Pratiche Auto abilitate come Sportello Telematico dell'Automobilista (STA).
Il servizio è gratuito eccetto la marca da bollo e i diritti di segreteria previsti per legge.
Per ulteriori informazioni potete consultare il sito dell'ACI - Automobile Club d'Italia che ha dedicato una sezione ai passaggi di proprietà (vedi sezione "approfondimenti" di questa scheda).
Costo del procedimento:
€ 0,52 per diritti di segreteria + € 14,62 marca da bollo (nel caso in cui l'atto non sia già bollato).
Come accedere al servizio:
E' necessario rivolgersi all'Ufficio anagrafe con l'atto predisposto.
E' necessaria la presenza della persona interessata, in grado di intendere e volere ed in possesso di documento di riconoscimento.
Il cittadino che per gravi motivi (invalidità) è impossibilitato a presentarsi personalmente allo sportello può inviare presso l'Ufficio Anagrafe del Comune in cui risiede un incaricato che consegni l'atto predisposto sul quale va autenticata la firma e che prenda accordi con l'ufficiale anagrafico affinché un incaricato si rechi presso la sua abitazione ad autenticare la firma.
Per approfondimenti: Sito dell'ACI - Automobile Club d'Italia - sezione dedicata al passaggio di proprietà
AUTENTICA DELLA FIRMA, DI FOTOGRAFIE, DI COPIA
Riferimenti normativi: D.P.R. 28.12.2000 n°445 testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; - D.P.R. 26.10.1972 n° 642
Autentica della firma
Le autentiche di firma servono a attestare che la firma è stata apposta dal dichiarante in presenza del pubblico ufficiale incaricato all'autentica. La firma può essere autenticata in qualsiasi Comune, anche in quello in cui non si risiede. L'autentica di firma può essere redatta anche da un notaio - cancelliere - segretario comunale.
Presso l'Ufficio Anagrafe può essere autenticata la firma su dichiarazioni di stati o fatti di cui la persona è a conoscenza se richieste da privati.
Le stesse dichiarazioni rivolte a Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblico servizio non richiedono più l'autentica di firma, (basta apporre la propria firma direttamente dinanzi all'impiegato oppure inviarla via posta o fax con fotocopia di documento di identità valido allegato).
E' inoltre possibile autenticare la firma anche su deleghe per la riscossione della pensione o dei ratei di pensione maturati e non riscossi anche se rivolte a Pubblica Amministrazione.
E' necessaria la presenza della persona interessata, in grado di intendere e volere ed in possesso di documento di riconoscimento.
Il cittadino che per gravi motivi (invalidità) è impossibilitato a presentarsi personalmente allo sportello può inviare presso l'Ufficio Anagrafe del Comune in cui risiede un incaricato che consegni la documentazione sulla quale va autenticata la firma e che prenda accordi con l'ufficiale anagrafico affinchè un agente di polizia si rechi presso la sua abitazione ad autenticare la firma.
Costo del procedimento:
Autentiche in carta semplice: € 0,26
Autentiche in bollo: € 14,62 per marca da bollo + € 0,52 per diritti di segreteria
Autentica delle fotografie
Le autentiche di fotografia possono essere richieste solo per il rilascio di documenti personali (es. patente di guida, passaporto, porto d'armi). L'autentica può essere fatta in prima istanza direttamente presso l'Ufficio di riferimento che chiede l'autentica della fotografia (ad es. per il passaporto è possibile richiedere l'autentica in Questura).
Costo del procedimento: € 0,26 per diritti di segreteria
E' necessaria la presenza della persona interessata che deve presentarsi con un documento di identità valido e fotografie recenti.
riferimenti normativi:
Autentica di copia
Le autentiche di copia servono a comprovare l'autenticità della copia di un documento e pertanto possono sostituire l'originale per gli usi previsti dalla legge.
La copia di documento, oltre che dall'Ufficio Anagrafe, può anche essere autenticata:
- dall'impiegato addetto a ricevere la documentazione (di pubblica amministrazione o gestore di pubblico servizio) al quale deve essere consegnata la copia
- dal pubblico ufficiale che ha emesso il documento o presso il quale è depositato l'originale
- dal notaio; da un segretario comunale; dal cancelliere.
Le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono più richiedere copie autentiche, ma devono accettare la dichiarazione di conformità all'originale resa dall'interessato con allegata copia del documento d'identità così come previsto dal D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
Costo del procedimento: Autentiche in carta libera € 0,26 per copia oppure € 0,26 ogni quattro fogli se si tratta di documenti formati da più pagine. Autentiche in bollo € 14,62 per marca da bollo + € 0,52 per diritti di segreteria per copia oppure € 14,62 per marca da bollo + € 0,52 per diritti di segreteria ogni quattro fogli se si tratta di documenti formati da più pagine.
Come si accede al servizio: E' necessario presentarsi all'Ufficio Anagrafe con originale del documento, fotocopia da autenticare e un documento di identità.
Per quanto riguarda l'autentica di pagine di registri (es. registro IVA) è necessario produrre anche originale e copia della pagina sulla quale c'è il timbro di vidimazione con indicato di quale registro si tratta e da quante pagine e formato.
L'autenticazione, può essere richiesta anche da persona diversa dall'interessato e in Comune diverso da quello di residenza.
CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE STORICHE: STATO DI FAMIGLIA E/O RESIDENZA
Il certificato di residenza storico viene rilasciato, di norma, immediatamente; il certificato di stato di famiglia storico viene rilasciato dopo due giorni.
Costi:
Certificato di residenza storico
- in carta semplice € 0,26 per diritti di segreteria;
- in carta legale: € 14,62 per marca da bollo + € 0,52 per diritti di segreteria.
Certificato di stato di famiglia storico
- in carta semplice € 0,26 per ogni persona risultante dallo stato di famiglia alla data richiesta;
- in carta legale: € 14,62 per marca da bollo + € 0,52 per ogni persona risultante dallo stato di famiglia alla data richiesta.
La richiesta deve essere fatta utilizzando l'apposito modulo ed è' necessario presentarsi con un documento d'identità.
Le certificazioni storiche possono essere rilasciate anche a persone diverse dal diretto interessato.
Modulo/i moduli scaricabili (formato PDF) - Richiesta di certificati attestanti situazioni anagrafiche pregresse (storiche)
STATO DI FAMIGLIA, RESIDENZA, CITTADINANZA, ESISTENZA IN VITA, VEDOVANZA, GODIMENTO DEI DIRITTI POLITICI
Sono i certificati rilasciati dall'Ufficio Anagrafe in carta libera o in carta da bollo (dipende dall'uso):
- cittadinanza: viene rilasciato solo ai cittadini italiani ed attesta la loro cittadinanza;
- residenza;
- stato di famiglia: attesta l'elenco delle persone che abitano nella stessa abitazione e che hanno vincoli di parentela, affinità, affettivi o di adozione;
- stato di famiglia alla data del decesso: attesta come era composta la famiglia alla data del decesso di uno dei componenti ed è solitamente utilizzato per il disbrigo di pratiche di successione;
- esistenza in vita;
- stato di libero;
- vedovanza;
- godimento dei diritti politici: attesta l'iscrizione alle liste elettorali del Comune.
Il nucleo familiare è cosa diversa dallo stato di famiglia: non può essere certificato dall'anagrafe, ma solo dichiarato dall'interessato.
Per la Pubblica Amministrazione non è più necessario produrre alcun tipo di certificato, ma solo autocertificazioni.
Costo: € 0,26 per diritti di segreteria se in carta libera; € 0,52 per diritti di segreteria + € 14,62 per marca da bollo se richiesti in carta legale
Come fare: Bisogna presentarsi all'Ufficio Anagrafe con i dati anagrafici della persona di cui si richiede il certificato; le certificazione anagrafiche sono rilasciate, pertanto, anche a persone diverse dall'interessato.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ (AUTODICHIARAZIONE) DA PRODURRE A PRIVATI CON AUTENTICA DI FIRMA
Importanti modifiche che semplificano le procedure riguardanti gli atti amministrativi sono state accorpate nel DPR 28/12/2000 n. 445.
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono dichiarazioni rese dall'interessato in merito a stati, fatti e qualità personali non compresi nell'elencazione dell'autocertificazione.
Autocertificazione (Dichiarazione sostitutiva di certificazione)
Il cittadino dichiara con valore di legge, sotto la propria responsabilità ciò che prima veniva rilasciato con certificati, dalla Pubblica Amministrazione. L'autocertificazione sostituisce quindi i certificati e documenti richiesti dalle Amministrazioni pubbliche e dai Gestori dei servizi pubblici.
Per l'autocertificazione è sufficiente un foglio di carta sul quale apporre la propria firma senza autentica, nel quale è possibile dichiarare stati personali.
La validità dell'autocertificazione è data dalla firma (non autenticata).
L'autocertificazione sostituisce i seguenti certificati:
- data e luogo di nascita
- residenza
- cittadinanza
- godimento dei diritti politici e civili
- stato civile (celibe, nubile, coniugato, vedovo)
- stato di famiglia
- esistenza in vita
- nascita o morte
- obblighi militari
- iscrizioni in albi o elenchi pubblici
- titoli di studio, esami sostenuti
- qualifiche professionali
- professione esercitata
- appartenenza ad ordini professionali
- stato di disoccupazione
- condizione di pensionato o studente
- titolarità di licenze e autorizzazioni amministrative
- condizioni di erede, proprietario, conduttore
- possesso e numero del codice fiscale e della partita IVA
- dati dell'anagrafe tributaria
- iscrizioni ad associazioni di categoria, enti e servizi privati
- qualità di rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore e curatore
- non aver riportato condanne penali
- situazione reddituale o economica
- assolvimento obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto.
La normativa stabilisce inoltre che i dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza possono essere provati, in sostituzione dei relativi certificati, da un documento di riconoscimento valido.
Inoltre l'amministrazione non può in nessun caso sospendere o ritardare i tempi di inizio di un procedimento per la verifica d'ufficio di quanto dichiarato dal cittadino in una autocertificazione.
E' possibile inviare l'autocertificazione per posta, fax e via telematica e di farla consegnare agli sportelli delle amministrazioni pubbliche da altri.
Le autocertificazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è identificabile dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica.
La pubblica amministrazione deve accettare l'autocertificazione. Il rifiuto costituisce violazione dei doveri d'ufficio.
Nel rapporto tra privati il riconoscimento della validità dell'autocertificazione resta a discrezione del privato che richiede il certificato o documento.
Non è possibile utilizzare l'autocertificazione per certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità all'UE, marchi e brevetti.
Nell'autocertificazione deve essere indicata la disponibilità all'uso dei dati personali da parte dell'Amministrazione Pubblica per i fini per cui l'autocertificazione è inoltrata come previsto dal Decreto Legislativo 196/2003 "Codice Privacy".
I certificati relativi alle situazioni personali che non cambiano nel tempo (nascita, morte, titoli di studio) hanno validità illimitata.
Queste dichiarazioni non possono comunque andare al di là dell'attestazione della conoscenza da parte dell'interessato.
Per i cittadini della Comunità Europea si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani; per i cittadini non appartenenti alla Comunità Europea la possibilità di effettuare le autodichiarazioni è limitata ai residenti in Italia e solo per quei fatti, stati e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
Queste dichiarazioni prodotte a privati necessitano di autentica di firma.
Nell'autodichiarazione deve essere indicata la disponibilità all'uso dei dati personali da parte dell'Amministrazione Pubblica per i fini per cui è inoltrata come previsto dal Decreto Legislativo 196/2003 "Codice Privacy".
Costi: Autentiche in bollo € 14,62 per marca da bollo + € 0,52 per diritti di segreteria
MODULISTICA: (formato PDF)
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (privati)
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - antimafia (privati)
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - identità personale (privati)
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per gli eredi (privati)
DOCUMENTO D'IDENTITÀ
Vedi T.U.L.P.S. emanato con R.D. il 6.11.1926 n° 1848 e successive variazioni e integrazioni
La carta d'identità viene rilasciata a coloro che abbiano compiuto i 15 anni.
Il documento è valido 10 anni dopo i quali deve essere rinnovato, naturalmente può essere rinnovato anche in caso di furto, smarrimento o deterioramento dello stesso.
La carta d'identità consente l'ingresso negli Stati membri della Comunità Europea ed in quelli con i quali vigono particolari accordi internazionali.
Dove e Come richiederla. La richiesta deve essere fatta presso l'Ufficio Anagrafe dal diretto interessato con un documento di riconoscimento. In caso di rinnovo bisogna portare la carta d'identità scaduta. In caso di furto o smarrimento è necessario presentare copia della denuncia (per poter fare la denuncia è richiesto il numero del documento che è rilasciato dall'Ufficio Anagrafe). Per i cittadini extracomunitari è necessario anche il permesso di soggiorno in corso di validità.
Costi: Carta d'identità cartacea: € 5,42 per il rilascio; € 10,84 per il duplicato; gratuito il certificato di identità per i minori di 15 anni
I cittadini che non sono in possesso di alcun documento devono essere accompagnati da due testimoni muniti di documento d'identità valido; in questo caso è necessario compilare il modulo predisposto.
Per i minori di età compresa fra i 15 e i 18 è richiesta la firma di entrambi i genitori, davanti all'impiegato addetto, per la validità all'espatrio; per questo tipo di richiesta è necessario compilare il modulo predisposto.
Per i minori di 15 anni può essere rilasciato, con una sola fotografia, un certificato d'identità solo ai fini dell'espatrio e per questo è necessario che entrambi i genitori si rechino poi in Questura ad apporre le loro firme.
Per le persone impossibilitate a recarsi allo sportello per gravi impedimenti (invalidità) è possibile inviare all'Ufficio Anagrafe del Comune una persona che consegni le fotografie ed il vecchio documento dopo di che un addetto comunale si recherà al domicilio per la convalida.
MODLUSTICA (formato PDF)
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - firma dei testimoni per il rilascio di documento d'identità (per la pubblica amministrazione)
Richiesta carta identità valida all'espatrio da parte di minori di anni 18
RILASCIO ATTESTAZIONI AI CITTADINI COMUNITARI
Ai cittadini comunitari residenti in Italia può essere rilasciata su richiesta un'attestazione di regolare soggiorno che può essere provvisoria (se il cittadino non ha maturato i 5 anni di residenza in Italia) o permanente (se il soggiorno è continuativo e legale da almeno 5 anni).
Costi: Attestazione: € 14,62 per marca da bollo + € 0,52 per diritti di segreteria
Domanda (quando necessaria): € 14,62 per marca da bollo
Attestazione provvisoria
Se il soggiorno è per motivi di lavoro va dimostrata la propria condizione di:
- lavoratore subordinato esibendo le ultime buste paga o le ricevute di versamento di contributi all'INPS ovvero il contratto di lavoro con identificativi INPS e INAIL e prova di comunicazione dello stesso al Centro per l'Impiego Provinciale;
- lavoratore autonomo esibendo il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio ovvero attribuzione di partita iva da parte dell'agenzia delle entrate.
Se il soggiorno riguarda i familiari comunitari di cittadini lavoratori quali: coniuge, discendenti diretti di età inferiore ai 21 anni o a carico e quelli del coniuge, gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge: va dimostrata la qualità di familiare da un documento conforme alle leggi internazionali, mentre la vivenza a carico può essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva del cittadino lavoratore previa dimostrazione della sua qualità di lavoratore con le modalità sopraindicate.
Se il soggiorno è per motivi di studio o formazione professionale l'interessato deve produrre la documentazione attestante l'iscrizione presso un Istituto pubblico o privato riconosciuto, una dichiarazione di possesso di risorse economiche sufficienti e la titolarità di una polizza assicurativa sanitaria idonea a coprire tutti i rischi sul territorio nazionale.
Ai fini dell'iscrizione anagrafica la durata della polizza sanitaria deve essere almeno di 1 anno o almeno pari alla durata del corso di studi; i formulari E106, E1020, E121 (o E33), E109 (o E37) presentati dai cittadini dell'unione europea soddisfano i requisiti della copertura sanitaria; al contrario la tessera sanitaria europea (TEAM) non sostituisce la polizza sanitaria.
Se il soggiorno non riguarda nessuna delle categorie sopraccitate il richiedente dovrà autodichiarare i redditi sufficienti al proprio mantenimento nonché copertura sanitaria come sopra indicato.
Attestazione permanente
Deve essere presentata documentazione necessaria alla dimostrazione della residenza legale e continuativa in Italia come permesso di soggiorno, storico Comuni di precedente residenza, ecc..
Per ulteriori informazioni e specifiche è meglio rivolgersi direttamente dall'Ufficio anagrafe.
PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Le pubblicazioni di matrimonio devono essere esposte all'Albo delle pubblicazioni per otto giorni interi consecutivi e restare depositate per tre giorni.
Le pubblicazioni devono essere esposte all'Albo delle pubblicazioni del Comune di Grontardo anche nel caso in cui la celebrazione del matrimonio avvenga in altro comune.
Il matrimonio può essere celebrato entro i successivi 180 giorni.
I cittadini minori di 16 anni non possono unirsi in matrimonio.
Quando: La richiesta deve essere inoltrata all'Ufficio Stato Civile con ragionevole anticipo (si consiglia almeno due mesi prima della data del matrimonio).
Costi:
Nel caso in cui i nubendi siano entrambi residenti nel Comune di Grontardo: € 14,62 per marca da bollo.
Nel caso in cui uno dei due nubendi non sia residente nel Comune di Grontardo: € 29,24 per marche da bollo.
Come:
E' necessario compilare la dichiarazione sostitutiva che certifica i dati anagrafici e lo stato civile dei nubendi (futuri sposi). L'Ufficio provvederà a richiedere ai vari Comuni tutti i documenti necessari.
In caso di matrimonio civile, la data deve essere concordata con l'Ufficio che verificherà la disponibilità delle date e delle sale per la celebrazione.
In caso di matrimonio religioso è necessario allegare la richiesta di pubblicazione rilasciata da una parrocchia della città.
In caso di matrimonio di minorenni (dai 16 ai 18 anni) è necessario allegare l'autorizzazione del Tribunale dei Minori.
MODULISTICA (formato PDF)
Dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione)
CELEBRAZIONE DI MATRIMONIO CIVILE
I matrimonio civili si possono fissare presso l'Ufficio Stato Civile con largo anticipo purchè la data scelta per il matrimonio sia quella definitiva. Il matrimonio si celebrerà alla presenza di DUE testimoni.
I matrimoni civili sono celebrati dal Sindaco e sono gratuiti.